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Cantieri: infortuni e abnormità del comportamento del lavoratore

02/03/2016

Nella sentenza della Cassazione penale del 2 dicembre 2015, n. 47742, la Corte ha ricordato il principio per cui, in materia di infortuni sul lavoro, e in tema di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore, la colpa del lavoratore che sia eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a farne osservare le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità.
Infatti, l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento.
Nel caso di specie, si afferma la responsabilità di un amministratore unico e responsabile tecnico di una s.r.l., ritenuto responsabile di aver cagionato delle lesioni gravi ad un dipendente della società, avendo omesso colposamente di adottare le misure necessarie per garantire il corretto utilizzo delle attrezzature, presso un cantiere di lavoro, nonostante si affermasse che il comportamento messo in atto dal lavoratore fosse a sua volta imprudente.

Il fatto
La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva condannato un amministratore unico e responsabile tecnico di una ditta esercente attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, per aver cagionato ad un lavoratore., dipendente della società, lesioni personali gravi dalle quali era derivata una malattia della durata di sessantaquattro giorni. La colpa era stata registrata rispetto alla negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; in particolare, in relazione all'attività di stesura dei cavi elettrici all'interno di una canalina metallica eseguita presso il cantiere il responsabile avrebbe omesso di prendere le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro fossero utilizzate correttamente. In particolare, non aveva disposto e preteso che gli operatori stazionassero sul piano in quota del trabattello impiegato per portarsi in quota durante le operazioni di stesura di cavi elettrici, durante gli spostamenti di tale attrezzatura da una postazione ad un'altra, visto il rischio di ribaltamento connesso a tale operazione, effettivamente verificatosi.

Secondo la Cassazione
La Cassazione ritiene il ricorso dell'amministratore contro la sentenza del Tribunale, infondato, la Corte ricorda infatti che il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, per cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, rimarcando come in questo caso, non fosse emersa alcuna estraneità del comportamento del lavoratore rispetto alle mansioni di fatto esercitate.